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RC Professionale – Dichiarazioni inesatte o reticenti

Febbraio 7, 2018

Con il termine dichiarazioni inesatte o reticenti si fa riferimento alle informazioni non veritiere e/o incomplete indicate al momento della stipula del contratto di assicurazione dal Contraente. 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art.1892 primo comma c.c., in sede di stipula della polizza, la reticenza del Contraente consiste nel non dichiarare di essere a conoscenza di fatti e circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, e pertanto è causa di annullamento del contratto.

Sulla base di tale disposto, la Corte d’Appello di Palermo con recente pronuncia pubblicata in data 16 settembre 2017 ha ritenuto sussistente la fattispecie prevista dal primo comma dell’art. 1892 c.c., evidenziando che “nei contratti di assicurazione della responsabilità civile, l’estensione della copertura alle responsabilità dell’assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto (cosiddetta clausola “claims made”) non fa venire meno l’alea e, con essa la validità del contratto, se al momento della sua stipula le parti ignoravano l’esistenza di questi fatti, potendosi in caso contrario, opporre la responsabilità del Contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ. per le dichiarazioni inesatte e reticenti”.

Nel caso di specie, veniva confermata la pronuncia, già resa in primo grado, d’inoperatività della polizza di RC Professionale per dichiarazioni reticenti da parte dell’Assicurato, in quanto al momento della stipula l’Assicurato aveva taciuto l’esistenza di eventi noti dai quali è derivata una responsabilità civile a carico dello stesso.

Infatti, l’Assicurato stipulava polizza RC professionale con decorrenza 26 marzo 1996 ma, al momento della stipula, taceva il proprio coinvolgimento, tra il 14 ed il 20 marzo 1996, in indagini penali che avrebbe poi portato al risarcimento di danni derivanti da lesioni colpose.

Tale reticenza, ritenuta determinante ai fini della formazione del consenso dell’Assicuratore, ovvero tale da influire nella valutazione del rischio assicurato, è imputabile ad una grave negligenza dell’Assicurato. I fatti erano sicuramente noti all’Assicurato e di conseguenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 1892 secondo e terzo comma c.c., l’Assicuratore ha legittimamente rifiutato il pagamento dell’indennità, eccependo la violazione da parte dell’Assicurato e la conseguente inoperatività della polizza azionata. 

In tal senso la Corte ha applicato i relativi principi di diritto. Affinché nel contratto di assicurazione la reticenza dell’Assicurato possa essere causa di annullamento negoziale è necessario che si verifichino cumulativamente tre condizioni:

  1. che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
  2. che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
  3. che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’Assicuratore.

Al fine di ridurre al minimo le problematiche inerenti le asimmetrie informative tra Assicurato ed Assicuratore, sono infatti stati previsti nel Codice Civile gli Artt. 1892 e 1893 che disciplinano espressamente le ipotesi di false, inesatte o reticenti informazioni rese all’Assicuratore nella fase precontrattuale. Tale fase è considerata per sua stessa natura molto complessa e delicata, poiché da quella dipenderà buona parte, se non tutta, della sorte del contratto stipulato, e pertanto necessita imprescindibilmente della massima e reciproca collaborazione tra le parti.

Infatti, se da un lato sarà necessario garantire al Contraente l’individuazione della soluzione assicurativa più confacente alle proprie esigenze, descrivendo e analizzando in maniera approfondita le caratteristiche del prodotto assicurativo individuato, con particolare attenzione anche alla disamina dei limiti, delle franchigie e delle esclusioni previste in polizza, allo stesso modo sarà opportuno che il Contraente descriva precisamente le proprie necessità e comunichi ogni informazione ritenuta indispensabile alla corretta profilazione, da parte dell’Assicuratore, del rischio oggetto di polizza.

Rimane, ovviamente, inteso che i requisiti di inesattezza e reticenza non si possano configurare con riferimento a quelle circostanze ignorate dalle parti, poiché il fondamento della norma risiede nell’onere di dichiarare esattamente le circostanze note. Allo stesso modo, il disposto di cui all’art. 1892 c.c. non si applica in relazione alle circostanze notorie, ovvero tutti quei fatti che per loro stessa natura e portata generale l’Assicuratore già conosce o avrebbe dovuto conoscere al momento della conclusione del contratto.

Proprio in relazione al requisito della rilevanza delle informazioni rese all’Assicuratore, non può tacersi il fatto che gravi anche su quest’ultimo soggetto un onere, poiché le informazioni utili a individuare la soluzione più confacente alle esigenze del Contraente dovranno essere espressamente richieste dall’Assicuratore, senza che questi possa o debba far affidamento sulla spontaneità del soggetto.

Proprio in ragione di ciò, si è sviluppata una prassi applicativa che ricorre all’uso di questionari appositi finalizzati a gestire il dialogo contrattuale. Tali moduli contemplano le domande relative alle informazioni, ai dati ed agli elementi riferibili al futuro Contraente ritenute utili ai fini della corretta rappresentazione del rischio da parte dell’Assicuratore.

In tal modo, quanto più è accurato il questionario sottoposto al cliente, tanto meno saranno i rischi che si verifichino le asimmetrie informative di cui si accennava sopra. Infatti, ogni qual volta ci si trovasse di fronte ad una o più risposte inesatte, potrebbe ben ritenersi che le stesse siano state rese con dolo o colpa grave, e quindi determinare il legittimo rifiuto al pagamento dell’indennizzo da parte dell’Assicuratore.

In tal senso suggeriamo a chi si accinge a stipulare un contratto di copertura assicurativa arispondere con precisione alle domande poste dall’Assicuratore nel Questionario che solitamente viene chiesto di compilare, al fine di non incorrere nelle decadenze e preclusioni previste dal codice civile.